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Legge 28 febbraio 2008 n. 31 art 24-sexies Equipollenza

Legge 28 febbraio 2008, n. 31

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 - Supplemento ordinario n. 47  

Art. 24-sexies.

Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi

1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti.

2. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' sostituito dal seguente:
"articolo 29 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi".

........................................................ 

 Comunicazione del 15 marzo 2008 del Presidente Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

Care Colleghe e Colleghi,

…………" il titolo di specializzazione in psicoterapia rilasciato dale Scuole riconosciute dal MIUR è validò per l’accesso ai relativi concorsi nelle Aziende Sanitarie….."

Giuseppe Luigi Palma

...............................................

La Legge 28 febbraio 2008, n. 31 non fa che ribadire la validità dell’ Art. 2 comma 3 della Legge 401 del 29 dicembre 2000 che cosi disponeva:

Gazzetta Ufficiale n. 5 del 08-01-2001

LEGGE 29 dicembre 2000, n. 401
Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario.

3. Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali.