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Circolare MIUR tirocini maggio 2007

DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITA’

Ufficio VI

Prot. n. 1549

del 14.5.2007

 Agli Istituti di Psicoterapia

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 – Tirocinio

Com’è noto, il regolamento approvato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, all’art. 2, comma 2 e all’art. 8, comma 2, prevede che gli istituti stipulino convenzioni con strutture o servizi pubblici o privati accreditati, per lo svolgimento del tirocinio.

 L’O.M. 10 dicembre 2004 concernente "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire ed ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia", all’art. 3, lettera C) "Documentazione relativa al tirocinio", prescrive che gli istituti, unitamente all’istanza di abilitazione, devono inviare "copia autenticata delle convenzioni con strutture e servizi pubblici o privati accreditati da cui risulti che l’oggetto delle stesse è il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall’art. 8 del citato decreto 509/98".

 Ciò premesso, poiché numerose scuole hanno segnalato la difficoltà a stipulare convenzioni per il tirocinio, questa Direzione ha ritenuto di chiedere un parere al proprio Ufficio Legislativo in merito al significato da attribuire al termine "pubblici" contenuto nella richiamata disposizione ed in particolare circa la possibilità che gli istituti abilitati stipulino convenzioni con enti socio-assistenziali, istituti penitenziari, municipi, comuni e province.

 L’Ufficio Legislativo ha osservato che "Il tirocinio consiste in un’esperienza formativa professionalizzante; è pertanto evidente che nelle disposizioni in questione il legislatore ha inteso consentire la stipula di convenzioni (e quindi lo svolgimento del tirocinio) con tutti quei soggetti presso i quali è istituzionalmente possibile svolgere attività finalizzate alla formazione in psicoterapia e sempre che tali attività formino oggetto della convenzione stessa. Sarà, pertanto, cura dell’amministrazione chiamata ad applicare le norme di cui trattasi verificare la sussistenza di tali presupposti e quindi la legittimità delle convenzioni."

 Codeste scuole potranno pertanto stipulare convenzioni anche con tali strutture inviando copia delle stesse al Ministero che le sottoporrà alla Commissione tecnico-consultiva nominata ai sensi dell’art. 3 comma 2 e 4 del D.M. 11.12.1998, n. 509 per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dr. Antonello MASIA