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Circolare 19 maggio 2005 requisiti allievi per diplomarsi

DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITA’
Ufficio VI
 
 
Prot. n.  1903
del 19 maggio 2005
                                                                                           Alle Scuole di specializzazione
                                                                                                      di psicoterapia
                                                                                                                LORO SEDI
                                                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                                            
OGGETTO:   Requisiti allievi istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
Psicoterapia
 
 
            Si fa riferimento ai quesiti posti da alcuni istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, in merito ai requisiti richiesti agli allievi per l’ammissione ai predetti corsi, in particolare per quanto concerne l’obbligo di iscrizione al relativo albo professionale.
            Al riguardo, si rappresenta che l’art. 7, comma 2 del decreto 11 dicembre 1996, n. 509, prescrive che ai corsi possano essere ammessi i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia iscritti ai rispettivi albi.
            Inoltre, lo stesso art. 7, comma 2, prescrive che i predetti laureati possano essere iscritti ai corsi purché conseguano il titolo di abilitazione all’esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei corsi stessi.
            Tutto ciò premesso, si esprime l’avviso che all’allievo che consegue il titolo di abilitazione all’esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei corsi, può essere rilasciato il diploma finale a conclusione del quarto anno di iscrizione alla scuola anche se l’iscrizione all’albo professionale è successiva.
            Quest’ultima deroga, di carattere eccezionale e volta a sanare delle situazioni pregresse, ovviamente non è più valida a partire dall’entrata in vigore dell’ordinanza 10.12.2004 che prevede espressamente anche tale requisito.
            Non è invece possibile derogare al principio che gli iscritti alle scuole debbano essere in possesso del titolo di abilitazione all’esercizio professionale anche se conseguito nella prima sessione utile successiva all’iscrizione.
            Pertanto a coloro che, iscritti con riserva non hanno poi superato, per qualsiasi motivo, l’esame di abilitazione nella prima sessione utile, non può essere rilasciato il diploma finale prima della fine del quarto anno di corso successivo al conseguimento dell’abilitazione.
 
             
                                                                                                      IL DIRETTORE  GENERALE                                                                                                  f.to Dr. Antonello MASIA
 
CV/ requisiti allievi
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